E-fatture erroneamente inviate via SdI: possibile rimediare con note di variazione elettroniche

Domanda
Un cliente del mio studio è un esercente attività di commercio all’ingrosso di abbigliamento. A causa di un’anomalia tecnica del software impiegato per la gestione del processo di fatturazione elettronica, nel mese di gennaio 2019 ha erroneamente trasmesso tramite il SdI diverse fatture già emesse in formato cartaceo nel corso del 2017 e 2018, e per le quali aveva già provveduto ai relativi adempimenti Iva.

Il SdI non è stato in grado di intercettare ed impedire il rinvio in formato elettronico delle fatture già emesse in modalità cartacea. Inoltre, poiché il processo di fatturazione elettronica tra privati non prevede l’accettazione della fattura da parte del cessionario/committente, i clienti del mio assistito non hanno potuto rifiutare la fattura erroneamente trasmessa. Come fare per sanare l’errore? Può trovare applicazione l’articolo 26 del DPR n°633/72?

Risposta
Per sanare l’errore commesso è possibile applicare l’articolo 26 del DPR n°633/1972 il quale dispone: “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.

Tale disposizione non può essere applicata decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7.

L’errore del suo cliente può essere ricondotto alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”. Pertanto per neutralizzare l’errato invio dei duplicati, il suo cliente può emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione, ex articolo 26 del DPR n° 633/1972, riportando nel campo “causale” la dizione “storno totale della fattura per errato invio tramite SdI”.

Ovviamente, nel caso in cui i duplicati delle fatture non hanno concorso alle liquidazioni periodiche dell’Iva 2019, le note di variazione non costituiscono titolo per il recupero in detrazione dell’Iva a debito. Il suo cliente dovrà, inoltre, informare i clienti destinatari dei duplicati delle fatture, qualora gli stessi non abbiano detratto l’Iva e dedotto il costo, che le note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità, salvo l’obbligo di conservazione del documento ricevuto.